ADDIO SCONTRINO FISCALE… ARRIVA LO SCONTRINO ELETTRONICO!

Il decreto fiscale che ha introdotto la Fatturazione Elettronica, introduce anche i Corrispettivi Telematici.

Ogni punto vendita dovrà dotarsi di un registratore telematico, cioè una stampante di nuova generazione per la comunicazione telematica dei corrispettivi fiscali. Non sarà possibile adottare soluzioni operative diverse.

Fino al mese di luglio l’invio dei corrispettivi telematici sarà facoltativo ma a partire dalla seconda metà dell’anno scatterà l’obbligo di scontrino telematico per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, obbligo che si estenderà a tutti i commercianti a partire dal 2020.

Proprio in virtù delle nuove regole e dell’evoluzione normativa che ha interessato non solo i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica, ma anche coloro che certificano le cessioni di beni con scontrino o ricevuta fiscale, i chiarimenti forniti dalle Entrate assumono particolare rilevanza.

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I soggetti interessati

L’adempimento riguarda tutti i contribuenti muniti di stampante fiscale e quindi, l’obbligo sussiste anche per gli artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico, o nell’abitazione del cliente, come pure per le somministrazioni di alimenti e bevande.

Sono obbligate anche le imprese agricole che svolgono la vendita diretta a consumatori finali, che abbiano optato per il regime normale Iva.

Ad oggi, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, i commercianti al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscaleex articolo 1 D.P.R. 696/1996.

L’obbligo scatta dal 1 Luglio 2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000 e dal 01/01/2020 per gli altri soggetti.

Si ricorda che il volume d’affari è quello complessivo del contribuente e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto; quindi anche un modesto spaccio aziendale di un’impresa media o grande comporta l’obbligo dello strumento per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

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SCONTRINO ELETTRONICO

Per il 2019, il cosiddetto scontrino elettronico è:

  • Volontario, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
  • Obbligatorio, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000 e poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti i commercianti al minuto e negozianti individuati ai sensi dell’articolo 22 del decreto IVA;
  • Obbligatorio, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).

REGISTRATORE TELEMATICO

La trasmissione dovrà avvenire mediante i registratori telematici, in grado di garantire gli standard stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha attuato le nuove regole stabilite dall’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

Così come per le fatture elettroniche, anche la trasmissione dei corrispettivi avviene mediante la generazione di un file in formato XML, sigillato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

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VANTAGGI DELL’INVIO TELEMATICO

 

  • Addio Registro dei Corrispettivi: l’esercente non è più obbligato a registrare i corrispettivi giornalieri.
  • Basta carta: fine dell’obbligo di emettere scontrini cartacei. Emettere uno scontrino non sarà più obbligatorio, ma opzionale. La registrazione ai fini iva avverrà in via telematica.
  • Verifica periodica ogni 2 anni: L’obbligo della verifica periodica della stampante fiscale è stata portata da 1 a 2 anni. Risparmio sui costi di gestione.
  • Semplificazione sugli adempimenti fiscali.
    I controlli e gli adempimenti ai fini Iva saranno più veloci, rapidi.
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SVANTAGGI DELL’INVIO TELEMATICO

Certamente sarà un sistema con il quale sarà meno possibile evadere e omettere di dichiarare il reale ammontare di quanto incassato. Al momento, lo svantaggio principale riguarda le sanzioni: in caso di mancata memorizzazione o trasmissione, incompleta o non veritiera, verrà applicata una sanzione pari al 100% dell’importo documentato e la sospensione della licenza in caso di recidiva.